Ordinanza del Presidente della Regione Lazio – 9 marzo 2020

Avatar utente

Personale scolastico

0

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. La misura della permanenza domiciliare di cui all’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, non si applica ai seguenti casi: a. spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute; b. spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate; c. spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020; d. spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

2. Le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere, i motivi di salute sono dichiarati, al momento dell’ingresso in Regione Lazio, mediante dichiarazione con la compilazione e invio del questionario “SONO NEL LAZIO” (allegato 1), reperibile sul sito web della Regione Lazio, a decorrere dalle ore 18:00 dal 9 marzo 2020;

3. I soggetti che presentano condizioni da valutare, a seguito della compilazione dell’allegato 1, hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di medicina generale (MMG) e/o del pediatra di libera scelta (PLS) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020;

4. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020 e, per tutte le tipologie di spostamento non disciplinati nel presente provvedimento, quanto disposto dall’ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020;

5. Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l’uso obbligatorio di DPI forniti dal datore di lavoro;

6. Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi con le modalità indicate dall’art. 2, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020;

7. Allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti che provvedono alla trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Documenti