Obbligatorietà delle vaccinazioni

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Personale scolastico

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Prot. N. 1989/E1

Del 29/08/2017

 

AI GENITORI

AL SITO WEB

  

Oggetto: D.L. n. 73/2017 – Obbligatorietà delle vaccinazioni – Informativa per i genitori.

 

Gentile Genitore/Tutore,

si informa che con la pubblicazione del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 la scuola è tenuta, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento, o la presentazione della richiesta di vaccinazione all’Azienda Sanitaria Locale.

 

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente presentata per tutti gli alunni; in via transitoria (articolo 3-bis del decreto-legge succitato, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. ), per l’a.s. 2017/18, può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Dette vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, certificato dal medico curante o dal pediatra di libera scelta.

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito di contestazione dell’ASL, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Per l’a.s. 2017/18, la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro il 10 settembre per la scuola dell’infanzia, il 31 ottobre per la scuola dell’obbligo (scuola primaria e secondaria); in caso di autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione dellevaccinazioni obbligatorie deve essere presentata, solo per l’a.s. 2017/18, entro il 10 marzo 2018.

La S.V. è, pertanto, invitata a compilare la modulistica appositamente predisposta e a consegnarla presso gli Uffici di Segreteria o, preferibilmente, inoltrarla all’indirizzo e-mail rmic8c4003@istruzione.it  ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL 31 OTTOBRE PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA).

La mancata presentazione della documentazione (o dell’autocertificazione) nei termini previsti, sarà segnalata entro i successivi dieci giorni all’ASL, che provvederà agli adempimenti di competenza.

 

Ecco una sintetica spiegazione in dieci punti del decreto approvato in Consiglio dei Ministri.

 

1) Vengono dichiarate obbligatorie per legge, , le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti Haemophilusinfluenzae tipo B; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; j) anti-rosolia; k) anti-parotite; l) anti-varicella.

2) Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

3) In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie.

 

4) Anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.

 

5) Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.

 

6) Non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale.

7) Anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati.

 

8) Se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

 

9) A decorrere dal 1° giugno 2017 il ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute. Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

 

10) Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.

 

Certa della collaborazione, si  invitano i genitori/tutori a compilare la scheda di autocertificazione o a consegnare la copia delle certificazioni vaccinali, presso la segreteria didattica al personale addetto dal 30 agosto all’8 settembre

2017  (SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) nelle ore indicate:

tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica rmic8c4003@istruzione.it ;

PER LA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE, NEI GIORNI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA:

 

–          martedì e giovedì  dalle ore 11,00 alle ore 13,00

–          lunedì – mercoledì – giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,15

 

Si allega:

–          modello autocertificazione;

–          Decreto Legge 7 giugno 2017  n. 73;

–          Circolare recante prime disposizioni operative per l’attuazione del decreto legge 7 giugno 2017, n 73 recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof.ssa Margherita Diana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3/comma 2 del D.Lgs. 39/93)

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